APPRENDISTATO STAGIONALE

Cos’è il contratto di Apprendistato?
L’apprendistato è una forma contrattuale, definita a causa mista, con cui il datore di lavoro s’impegna a fornire la necessaria formazione professionale al lavoratore affinché acquisisca la qualifica obiettivo. In cambio dell’erogazione della formazione il datore di lavoro fruisce di riduzioni contributive e normative da applicare al rapporto di lavoro.
Attenzione: è un contratto a tempo indeterminato!
Il D.L.gs 81/2015 all’art. 44 prevede una rilevante deroga al principio generale della natura a tempo indeterminato dell’apprendistato: recita, infatti, che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i CCNL stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Il Legislatore con la nozione “i datori di lavoro che operano su cicli stagionali” si rivolge, da un lato, ai datori di lavoro imprenditori e non imprenditori; dall’altro ricomprende non solo i settori in cui le attività produttive sono concentrate solo su determinati periodi, ma anche quelli in cui le attività produttive si intensificano in determinati periodi.

APPRENDISTATO: LE 3 TIPOLOGIE

Relativamente all’apprendistato, il nostro ordinamento prevede una differenziazione in 3 tipologie:
– Apprendistato per la Qualifica ed il Diploma Professionale;
– Apprendistato Professionalizzante;
– Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca.

L’apprendistato Professionalizzante, o contratto di mestiere, è la forma più utilizzata ed è destinata ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni). I vantaggi per il datore di lavoro sono i seguenti:

a) Il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori a quello corrispondente alla mansione da lui svolta;

b) In alternativa al punto a) la retribuzione è calcolata in percentuale rispetto alla norma retribuzione dei lavoratori qualificati di analogo livello;

c) I contributi previdenziali godono di un’aliquota ridotta: 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico del lavoratore;

La stipula dei contratti di apprendistato deve rispettare anche dei vincoli. Innanzitutto la Legge, salvo diverse previsioni dei CCNL, prevede delle proporzioni numeriche tra lavoratori qualificati ed apprendisti. In particolare:

1) Nelle aziende fino a 2 lavoratori qualificati  possono essere assunti 3 apprendisti;

2) Nelle aziende che occupano fino a 9 lavoratori qualificati possono essere assunti 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato;

3) Nelle aziende che occupano oltre 9 lavoratori qualificati possono essere assunti 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati.

Altro vincolo è dato dalla previsione di stabilizzazione del personale apprendista, ossia che l’azienda deve aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione in apprendistato. Tale vincolo non si applica nell’ambito delle attività stagionali; trova invece applicazione la disciplina contrattuale che assegna il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, come per i lavoratori a tempo determinato.
Oltre ai vincoli su espressi, il datore di lavoro che vuole assumere con contratto di apprendistato, anche stagionale, deve garantire al lavoratore la Formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche. La durata di tale formazione, che varia dalle 40 alle 80 ore medie annue, è definita dal CCNL di riferimento. Nel contratto di apprendistato stagionale la durata della formazione viene proporzionata alla durata effettiva della prestazione lavorativa. La formazione deve essere certificata.

Il contratto di apprendistato ha però una durata, stabilita dal CCNL di riferimento. Scaduto il termine necessario a permettere al lavoratore di acquisire le competenze relative alla qualifica da conseguire, il contratto prosegue come un normale rapporto a tempo indeterminato. La durata della formazione e quindi del rapporto in apprendistato varia da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 36 mesi, che diventano 48 per il settore Artigianato.

La particolarità del contratto di Apprendistato Stagionale risiede nella possibilità di stipulare rapporti a tempo determinato fruendo delle aliquote ridotte previste per gli apprendisti. Pertanto abbiamo che i 36 mesi di durata di un contratto di apprendistato vengono spalmati su diversi anni, in quanto il percorso formativo si realizza per sommatoria, cumulando le differenti prestazioni rese di stagione in stagione. Per evitare che si configuri un contratto di “apprendistato a vita” i CCNL possono stabilire la durata massima entro la quale si deve concludere l’apprendistato in cicli stagionali. Ad esempio, il CCNL Turismo stabilisce che l’ultima stagione di apprendistato dovrà avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

APPRENDISTATO STAGIONALE

L’apprendistato stagionale è una eccezione al normale svolgimento dell’apprendistato professionalizzante. L’art. 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015 prevede che nelle aziende caratterizzate da un’attività su cicli stagionali possono applicare l’apprendistato a tempo determinato.

Cosa significa?

Per attività stagionali s’intendono quelle attività individuate dal D.P.R. 1525/1963, ossia quelle attività che nel corso dell’anno osservano uno o più periodi di chiusura al pubblico. Vi è, poi, una interpretazione che amplia la stagionalità riferendola anche a quelle aziende che osservano degli aumenti di produttività legati a cicli stagionali: ad esempio, i ristoranti delle città di mare che in estate vedono aumentare, in maniera significativa, le presenze e quindi il volume di lavoro.
In queste realtà, l’apprendistato stagionale, rappresenta un’opportunità da valutare e da cogliere.

Come funziona?

Consideriamo il CCNL Turismo – Confcommercio: all’art. 15) dell’allegato relativo all’apprendistato disciplina l’apprendistato in cicli stagionali, prevedendo “omissis… è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione“.

In pratica, posso assumere lo stesso lavoratore con il contratto di apprendistato stagionale, per i periodi estivi o invernali di apertura, fruendo delle agevolazioni previste senza dover tenere in forza il lavoratore per l’intero anno.

PERCHÈ SCEGLIERE L’APPRENDISTATO STAGIONALE?

Perché è una tipologia contrattuale che permette al datore di lavoro di fruire di un’aliquota contributiva ridotta, non agevolata, rispetto ai contratti a tempo determinato (aliquota ordinaria maggiorata dell’1,4%).
Perché permette al lavoratore di acquisire, attraverso il percorso formativo teorico e pratico, le competenze necessarie per svolgere in futuro la mansione obiettivo. Perché ben si adatta alle esigenze di stagionalità che caratterizzano le produzioni agroalimentari, il turismo, o le aziende del terziario in generale.
Perché mi permette di ottimizzare il costo del lavoro calcolato con un sistema di controllo di gestione (approfondisci qui).
In un quadro normativo confuso come quello italiano, con un cuneo fiscale intorno al 45%, l’apprendistato rappresenta una certezza in quanto non si tratta di un rapporto di lavoro che gode di aliquote agevolate ma è una forma contrattuale con aliquote contributive ridotte.

 

Articolo a cura di:
dott. Antonio Viviano
Consulente del Lavoro
Laurea in M.I.T.
Università Parthenope di Napoli

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