Aliquote 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha reso strutturale, modificando l’art. 11 del T.U.I.R., la rimodulazione delle aliquote Irpef introdotta nel 2024. Alla luce della nuova formulazione, abbiamo tre aliquote Irpef anziché quattro.
I nuovi scaglioni:
Fascia di Reddito in Euro | Aliquota |
fino a 28.000 | 23% |
da 28.000 a 50.000 | 35% |
oltre 50.000 | 43% |
Nessuna variazione di scaglioni e aliquote rispetto al 2024. Questi sono i limiti di reddito e le aliquote da applicare per calcolare l’Irpef lorda a carico del dipendente.
Cuneo Fiscale
Nel 2024 il Legislatore, per ridurre il cuneo fiscale, ha introdotto un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari al 6% per redditi fino a € 2.692,00 lordi e 7% per redditi fino a € 1.923,00 lordi.
Nel 2025 tale esonero non è stato prorogato. In sostituzione, il Legislatore, ha introdotto due strumenti diversi per ridurre il cuneo fiscale, la prima applicabile ai redditi fino a € 20.000 e la seconda per i redditi superiori a € 20.000 e fino a € 40.000.
Redditi fino a 20.000
Per i redditi fino a € 20.000 il legislatore riconosce ai lavoratori dipendenti, ad esclusione delle pensioni e degli assegni equiparati, una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale somma varia, in percentuale, in funzione del livello di reddito posseduto, introducendo di fatto 3 “sotto scaglioni”.
Da tener presente che, per individuare la percentuale da applicare, il reddito da lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno; per la determinazione del reddito si tiene conto della quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia dei “cervelli”, mentre non si tiene conto del reddito derivante dall’abitazione principale.
Percentuale | Reddito complessivo | Limite massimo |
7,10% | Fino a 8.500,00 | € 603,50 |
5,30% | Oltre 8.500,00 fino a 15.000,00 | € 795,00 |
4,80% | Oltre 15.000,00 fino a 20.000,00 | € 960,00 |
Ulteriore Detrazione
Per i lavoratori dipendenti, con reddito superiore a € 20.000 e inferiore a € 40.000, viene introdotta una detrazione dall’Irpef lorda (da rapportare al periodo di lavoro) calcolata con due sistemi diversi, introducendo di fatto ulteriori 2 “sotto scaglioni” nel limite dei 32.000 euro e tra i 32.000 e i 40.000.
Anche in questo caso per la determinazione del reddito si tiene conto della quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia dei “cervelli”, mentre non si tiene conto del reddito derivante dall’abitazione principale.
Reddito | Detrazione |
> 20.000 < 32.000 | € 1.000 |
> 32.000 < 40.000 | 1000 * (40.000 – R.C.) |
In pratica
Il datore di lavoro, nella veste di sostituto d’imposta, deve automaticamente applicare gli strumenti introdotti al momento dell’erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, a dicembre o a fine rapporto di lavoro, deve verificare l’effettiva spettanza e nel caso trattenere le somme non dovute. Se la somma non dovuta supera i 60,00 euro, la trattenuta verrà effettuata in 10 rate mensili.
Le somme che i datori di lavoro erogano ai lavoratori le recuperano con l’istituto della compensazione nel mod. F24.
A parere dello scrivente, il lavoratore che non voglia farsi applicare questi strumenti, ad esempio ha altri redditi, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 può chiederne al datore la non applicazione.
L’aspetto pratico di queste novità fiscali ricade sul netto del cedolino paga. A parità di retribuzione lorda, e quindi costo del lavoro invariato per il datore di lavoro, il dipendente vedrà modificarsi il netto percepito in base ai livelli di reddito annuali presunti che sono alla base del sistema di calcolo.
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